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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1080

Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-12-1967 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore, che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori alla guerra 1940-45.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge sopracitata sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.