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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1078

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-12-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonché per la realizzazione di impianti frigoriferi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE