stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 novembre 1967, n. 1009

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-11-1967 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"All'articolo 23, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):
" e) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi né da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. È comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615;
f) i bovini da macello che hanno presentato una reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione "".
All'articolo 13, la lettera c) del Modello II punto V (Allegato A) è sostituita dalla seguente:
"c) provengono da un allevamento bovino (6) ufficialmente indenne da tubercolosi (3);
- non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) è risultata negativa/positiva (3);".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1967

SARAGAT MORO - MARIOTTI - FANFANI - REALE - PIERACCINI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE