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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 964

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-11-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.