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LEGGE 6 ottobre 1967, n. 948

Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-11-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria, oltre ai provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, anche quelli relativi al conferimento degli incarichi nei confronti del personale universitario di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e del personale di cui all'articolo 1 - lettere b), 1) e g) - e all'articolo 44 - lettere a) e b) - della legge 3 novembre 1961, n. 1255.
Il conferimento degli incarichi al personale universitario di cui al comma precedente, da adottarsi con decreto rettorale, resta subordinato alle condizioni ed ai limiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, dagli articoli 22-bis e 26-bis, sub articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dagli articoli 13 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.