stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 agosto 1967, n. 736

Modifica all'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-9-1967 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, è sostituito dal seguente:
"Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è costituito:
a) da un Presidente scelto tra gli appartenenti alla pubblica Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o ad essa equiparata;
b) da un Avvocato dello Stato;
c) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;
e) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata.
Sono inoltre nominati due sindaci supplenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle partecipazioni statali e della Ragioneria generale dello Stato.
Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e dura in carica tre anni. I sindaci, alla scadenza, possono essere riconfermati.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto;
assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.
Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'istituto e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT MORO - BO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE