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LEGGE 9 agosto 1967, n. 732

Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-9-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I consiglieri del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, che hanno superato il concorso di merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione, indetti con decreti ministeriali 14 dicembre 1962, e successivamente esclusi dalla graduatoria del concorso e dell'esame anzidetti per difetto di anzianità, hanno titolo ad essere inseriti, in base alla votazione a suo tempo conseguita, nella graduatoria del primo concorso di merito distinto o, rispettivamente, del primo esame di idoneità al quale potrebbero partecipare dopo il compimento dell'anzianità di servizio prescritta, per ciascun tipo di esame, dall'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da computarsi anche tenendo conto della complessiva riduzione di anzianità prevista dall'articolo 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE