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LEGGE 6 agosto 1967, n. 692

Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, già prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.
Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente inscritti nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.