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LEGGE 6 agosto 1967, n. 690

Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-9-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge", sono aggiunte le seguenti: "purché a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.
L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT MORO - PRETI - ANDREOTTI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE