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LEGGE 6 agosto 1967, n. 688

Esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 150 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.
Il suddetto importo di 150 miliardi sarà destinato:
a) per miliardi 110 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;
b) per miliardi 40 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio.