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LEGGE 27 luglio 1967, n. 668

Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  26-8-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1


È attribuita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia stata già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge.