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LEGGE 27 luglio 1967, n. 662

Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nella Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli impiegati assunti nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi per effetto dei concorsi riservati previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320, e dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, conseguono la promozione alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, purché, alla data di nomina nella attuale carriera, abbiano raggiunto nella carriera di provenienza la qualifica corrispondente all'ex coefficiente 271 e, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente almeno 11 anni di servizio di ruolo, in esso compreso il servizio prestato nella carriera di provenienza e valutato ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Gli impiegati di cui al precedente comma i quali - beneficiando della riduzione di anzianità prevista dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 - abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario, indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono della medesima riduzione di anzianità ai fini della ammissione allo scrutinio per merito comparativo.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai vincitori degli altri concorsi riservati per l'assunzione nei ruoli delle carriere di concetto e carriere equiparate, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Per gli impiegati vincitori dei concorsi riservati per ragionieri, geometri e restauratori di opere d'arte nella Amministrazione delle antichità e belle arti si prescinde dalla condizione che essi abbiano raggiunto l'ex coefficiente 271 nella carriera esecutiva di provenienza purché siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle rispettive carriere di concetto.