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LEGGE 27 luglio 1967, n. 660

Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  25-8-1967 al: 29-11-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico senza avere ottenuto preventivamente il prescritto idoneo provvedimento, ovvero esegue modifiche, sostituzioni o rifacimenti dell'impianto o di sue parti senza autorizzazione, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2.000.000.