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LEGGE 28 luglio 1967, n. 653

Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricola per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.
È del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente.
Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.