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LEGGE 27 luglio 1967, n. 648

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 24-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   riesportazione   dei   manufatti   tessili   ottenibili  dalla
lavorazione   o   trasformazione   industriale  delle  materie  prime
specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950,
n.  1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come
lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (linters di cotone)
e  11  marzo  1953,  n. 207 (cotone greggio), puo' essere effettuata,
anche  per  dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di
temporanea    importazione,    ad    opera    di    persona   diversa
dall'intestatario  della bolletta medesima, purche' di questi risulti
espresso il consenso.