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LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/1953)
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Testo in vigore dal: 25-1-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle   merci   ammesse  alla  importazione  temporanea  per  essere
lavorate,  giusta  la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre
1913,  n.  1453,  convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono
aggiunte le seguenti:


        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----