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LEGGE 27 luglio 1967, n. 634

Corresponsione di compensi incentivi al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-8-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi ai fini di produttività aziendale per l'importo di lire 3.200 milioni in relazione allo aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966.
I criteri di erogazione e le misure dei compensi incettivi individuali saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.