stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 luglio 1967, n. 633

Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-8-1967 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il disposto dell'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'articolo 5, comma secondo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, è esteso alle Società di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI, esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di linea interni e internazionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE