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LEGGE 27 luglio 1967, n. 631

Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-8-1967 al: 20-11-1987
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Indennita' di imbarco e di navigazione) Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unita' del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennita' giornaliere di imbarco e di navigazione: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----