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LEGGE 9 luglio 1967, n. 582

Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-8-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE