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LEGGE 9 luglio 1967, n. 564

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-8-1967 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:
marescialli d'alloggio maggiori................... 3.200 marescialli d'alloggio capi....................... 3.450 marescialli d'alloggio ordinari................... 3.450 brigadieri e vicebrigadieri....................... 9.300 appuntati......................................... 9.450 carabinieri scelti e carabinieri.................. 41.237 allievi carabinieri............................... 3.151 ------
Totale... 73.238
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Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri resta confermato in 600 unità come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.