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LEGGE 14 luglio 1967, n. 562

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2: nel primo comma, le parole: "entro il 15 settembre 1967" sono sostituite con le altre: "entro il 30 settembre 1967"; il 2 è sostituito con il seguente: "2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);"; nell'ultimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e il pagamento della integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti".
All'articolo 7, nel primo comma, dopo le parole: "per l'esercizio dei compiti ad esse connessi" sono inserite le altre: "ivi compresi, nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, gli oneri generali relativi all'espletamento del servizio"; nel quarto comma, dopo le parole: "a rendere mensilmente il conto" sono inserite le altre: "corredato delle relative quietanze e"; è soppresso l'ultimo periodo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT MORO - RESTIVO - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE