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LEGGE 4 luglio 1967, n. 560

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1975)
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Testo in vigore dal:  9-8-1967 al: 29-12-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.
La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.