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LEGGE 4 luglio 1967, n. 537

Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-7-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.