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LEGGE 21 giugno 1967, n. 498

Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-7-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "enti idonei allo scopo", sono aggiunte le seguenti: "che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".