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LEGGE 22 giugno 1967, n. 490

Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai Compartimenti di traffico aereo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-7-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I termini di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite, ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto, ai Compartimenti di traffico aereo, sono prorogati per non oltre un anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1967

SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO - PRETI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE