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LEGGE 20 giugno 1967, n. 487

Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-7-1967 al: 17-8-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, integrato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:
"Fanno parte del Ministero della sanità:
1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
7) la Direzione generale degli ospedali".
Il numero dei posti di direttore generale previsto dal quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, quale risulta modificato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è stabilito in sette unità.