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LEGGE 21 giugno 1967, n. 470

Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  16-7-1967 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE