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LEGGE 18 maggio 1967, n. 377

Corresponsione di compensi incentivi al personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-6-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi a fini di produttività aziendale, per l'importo di lire 4.000 milioni determinato in relazione all'aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966 e riferito alla quota parte delle economie accertate nelle spese di personale.
Il provvedimento relativo alla determinazione ed erogazione dei compensi individuali è adottato con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.