stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 maggio 1967, n. 375

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  29-6-1967 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, è aumentato come segue:
Esercizio
finanziario Milioni
1967............................................ 200 1968............................................ 600 1969............................................ 1.000 dal 1970 al 1985................................ 1.500
Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:
Esercizio
finanziario Milio ni

1986............................................ 1.50 0
1987............................................ 1.30 0
1988............................................ 90 0
1989............................................ 50 0