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LEGGE 29 maggio 1967, n. 371

Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001)
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Testo in vigore dal:  28-6-1967 al: 26-3-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.
Per conseguire la nomina è necessario possedere i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;
2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento previsti dalla presente legge.