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LEGGE 19 maggio 1967, n. 356

Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-6-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogata sino al 31 dicembre 1972 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.
Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.