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LEGGE 29 maggio 1967, n. 337

Disciplina del trattamento economico del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-6-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore della legge stessa.