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LEGGE 21 aprile 1967, n. 313

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativa alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-6-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE