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LEGGE 19 aprile 1967, n. 271

Sistemazione di debiti verso le Amministrazioni provinciali per assegni corrisposti al personale non di ruolo del cessato A.C.I.S. al 30 giugno 1952.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero della sanità è autorizzato a rimborsare alle Amministrazioni provinciali le somme da questo anticipate, fino al 30 giugno 1952, per il pagamento di stipendi o altri assegni alle assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali non di ruolo del cessato Alto Commissariato per l'igiene la sanità pubblica.