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LEGGE 19 aprile 1967, n. 269

Compensi per i componenti della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, nonché al segretario di essa, è dovuta per ogni seduta una indennità di presenza di lire 6000 a partire dall'inizio dei lavori della Commissione stessa.
Ai componenti medesimi compete il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di ispettore generale.