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LEGGE 13 maggio 1967, n. 267

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-5-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'articolo 1 è sostituto dal seguente:
"Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, sia stata accertata, ai sensi del seguente articolo, una situazione di grave crisi di mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone l'intervento dell'AIMA, che provvede in conformità dell'articolo 7 del citato regolamento comunitario e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva".
L'alinea 2 del secondo comma dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"2) un direttore generale, o un funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanità".
Al secondo comma dell'articolo 3 è aggiunta la seguente alinea 8-bis:
"Cinque rappresentanti dei produttori ortofrutticoli, fra i quali uno rappresentante dei concedenti a mezzadria o a colonia parziaria ed uno rappresentante dei compartecipanti".
Al secondo comma dell'articolo 3 l'alinea 16 è sostituita dalla seguente:
"Quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, prescelto tra I direttori di mercati ortofrutticoli".
Il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1967

SARAGAT MORO - RESTIVO - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - - ANDREOTTI - Bosco - TOLLOY - MARIOTTI -

Visto, il Guardasigilli: REALE