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LEGGE 28 aprile 1967, n. 252

Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-5-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vicedirettori sanitari e gli ispettori sanitari, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche che all'entrata in vigore della presente legge prestino regolare servizio non di ruolo continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso interno loro riservato.
Detto concorso si deve svolgere a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.
I sanitari che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano presso lo stesso ospedale o altro di pari o superiore categoria, sono esentati dalla prova scritta di esame.