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LEGGE 9 marzo 1967, n. 212

Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  9-5-1967 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonché a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 2.