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LEGGE 21 aprile 1967, n. 209

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-4-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:
"L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società".
I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1952, n. 1745, sono abrogati.
L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:
"Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.
Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.
La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso.
Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.
In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dello articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:
" Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 "".