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LEGGE 5 aprile 1967, n. 162

Modifica dell'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-4-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è modificato come segue: "Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:
"Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.
Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.
Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'articolo 23.".