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LEGGE 20 marzo 1967, n. 155

Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli.

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Testo in vigore dal: 23-4-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  societa' di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle
sale  di  corse  e  le agenzie di accettazione per il riversamento al
totalizzatore,  che  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 24 marzo
1942, n. 315, sono delegati dalla UNIRE all'esercizio delle scommesse
sulle  corse  dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta
attivita',  della  licenza  di  polizia prevista dall'articolo 88 del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  Sulle  licenze  che sono valide esclusivamente per i locali in esse
indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato
l'esercizio delle scommesse.