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LEGGE 24 marzo 1942, n. 315

Provvedimenti per la ippicoltura. (042U0315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1989)
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Testo in vigore dal:  2-5-1942

Art. 2



La facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata all'Unione nazionale incremento razze equine.

L'esercizio predetto può essere delegato dall'U.N.I.R.E. ad enti, società ed allibratori purché iscritti in un elenco che sarà tenuto dall'U.N.I.R.E. medesima, ed operanti per conto e nell'interesse di essa.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco degli enti, società ed allibratori di cui sopra, saranno emanate con lo stesso Regio decreto di cui al secondo comma del successivo art. 5.