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LEGGE 9 marzo 1967, n. 120

Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-3-1967 al: 18-3-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1


Il termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, numero 1415, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1967.