stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 marzo 1967, n. 107

Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-4-1967 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
"Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potrà essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sarà annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1967

SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE