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LEGGE 23 febbraio 1967, n. 88

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale del ruolo degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-4-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1966 l'indennità di alloggio, prevista dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, è elevata rispettivamente, a L. 6000 ed a L. 5500 mensili, e ammogliati o vedovi con prole, purché in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.