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LEGGE 23 febbraio 1967, n. 44

Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 941, n. 12, è così modificato:
"Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE