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LEGGE 15 febbraio 1967, n. 38

Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 giugno 1971 per la stipulazione dei relativi contratti.