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LEGGE 16 febbraio 1967, n. 13

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: "Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-2-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: "Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE