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LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1133

Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è attribuito al fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere il ricavo di un ulteriore nominale importo massimo di lire 30 miliardi di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere in una o più volte secondo le norme recate dal ripetuto decreto-legge.